Cartella di pagamento, vizio del credito presupposto, opponente vittorioso, spese processuali, esattore

Anche quando l’impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perchè comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto, che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perchè ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.1.2018, n. 809