Cartella di pagamento trasmessa via PEC con un file con estensione “pdf” anziché “p7m”,  principio del raggiungimento dello scopo

Non vi è motivo di discostarsi dal principio per cui in caso di notifica a mezzo PEC della copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non è necessario che la stessa sia sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Inoltre, l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (nella specie va, quindi, ribadito il predetto principio del “raggiungimento dello scopo”, rispetto alla censura di nullità della notifica della cartella, perché trasmessa via PEC, con un file con estensione “pdf” anziché “p7m“; infatti, non è stato contestato che l’atto non fosse leggibile nel formato ricevuto; inoltre, la Corte d’appello ha accertato che il contribuente aveva ritualmente ricevuto l’atto impugnato preso la sua casella di posta elettronica certificata e non l’aveva impugnata nei termini, così che l’opposizione era, effettivamente, diventata tardiva e il credito irretrattabile).

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 22.1.2024, n. 2212