Cartella di pagamento, notifica a mezzo PEC: estensione del file “pdf”. Opposizione: carattere perentorio del termine di 40 giorni

Non si dubita del carattere perentorio del termine di 40 giorni per la proposizione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale. Sul punto, va ribadito l’orientamento di legittimità secondo cui in tema di contributi previdenziale, per contestare il ruolo è necessaria l’opposizione da parte dell’interessato nel termine perentorio previsto dall’art. 24 d.lg. 46/1999, poichè, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. L’efficacia dell’opposizione viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l’opposizione è finalizzata, ossia l’emanazione, nell’ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta.

 Trattandosi di notifica a mezzo PEC di cartella di pagamento, è del tutto irrilevante l’estensione del file “pdf”, non essendo prevista la necessità del formato “p7m”, la cui obbligatorietà riguarda le sole notificazioni degli atti giudiziari.

 

 

Tribunale di Bari, sentenza del 19.11.2019 n. 4968