Cartella di pagamento, notifica a mezzo PEC

La contestazione inerente la notifica a mezzo pec di un documento privo di attestazione di conformità è da qualificare propriamente quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non quale opposizione ex art. 615 c.p.c.: trattasi infatti di profilo di irregolarità o nullità della notifica, certamente non di inesistenza della stessa (nel caso di specie il Giudice rileva l’inammissibilità della domanda, in quanto tardivamente azionata: infatti la cartella di pagamento è stata notificata in data 24.03.2016, laddove l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 24.05.2016; dunque, ben oltre il termine decadenziale di 20 giorni).

La cartella esattoriale allegata al messaggio pec non è una copia, bensì l’originale stesso della cartella, che viene generato in via informatica dall’agente della riscossione ed allegato al messaggio che viene notificato a mezzo pec: quello che viene ad essere formato è il documento originale e non una mera copia (la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo). L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice; in quanto originale, il documento non necessita di alcuna attestazione di conformità.

 

Tribunale di Milano, sentenza del 12.3.2019