Cartella di pagamento, il debitore richiede la rateazione del versamento di contributi e/o termini di dilazione: vale come riconoscimento di debito e rinuncia a valersi di qualsivoglia eccezione

Reputa chi scrive che ove il debitore richieda la rateazione del versamento di contributi e/o termini di dilazione, si rinvenga un riconoscimento dei diritti dell’Ente creditore. Una simile condotta interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti ed equivale a rinuncia a valersi della prescrizione – per i crediti ove sia già maturata – e/o di ogni altra eccezione. D’altronde, il riconoscimento del debito e la rinuncia a valersi delle possibili eccezioni che possono influire sulla esistenza e sulla azionabilità del credito può risultare da qualsiasi concludente manifestazione di volontà, poiché è un atto giuridico in senso stretto e, come tale, non ha natura negoziale e non deve necessariamente esprimere una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso contenga – anche implicitamente – la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (il giudice osserva, sotto questo profilo, che non può esservi dubbio che la richiesta di dilazione presentata dal contribuente valga, tanto come riconoscimento di debito, quanto quale rinuncia a valersi di qualsivoglia eccezione).

 

Tribunale di Milano, sentenza del 15.10.2019