Carenza di interesse per gli argomenti ad abundantiam

In sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.

 

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 27.12.2017, n. 30951