Cancellazione dall’ordine professionale, giurisdizione

Posto che la costante giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che il rapporto tra colui che aspira all’iscrizione all’albo professionale e l’ordine preposto alla tenuta dell’albo medesimo si identifica con la dicotomia diritto soggettivo – obbligo, anzichè con quella interesse legittimo – potere pubblico, va confermato che la questione circa l’individuazione del giudice avente giurisdizione in materia di iscrizione agli albi professionali va risolta sulla base dei principi generali secondo i quali la giurisdizione spetta all’A.G.O. ogni qualvolta l’interessato faccia valere una posizione di diritto soggettivo – a meno che non sia legislativamente affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo -, mentre va dichiarata la giurisdizione di legittimità di quest’ultimo quando la posizione del privato sia di interesse legittimo.

 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 15.3.2017, n. 6821