Calcolo dei termini a ritroso per la costituzione del convenuto.

Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all’art, 166 cod. proc. civ., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale “dies a quo”, non computabile per il disposto dell’art. 155, primo comma cod. proc. civ., il giorno prima del quale va compiuta l’attività processuale, e, dunque, il giorno dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., e quale “dies ad quem”, invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l’udienza stessa.
In buona sostanza, nei termini a ritroso il dies a quo è temporalmente posteriore, mentre il dies ad quem, è temporalmente anteriore, e corrisponde al giorno entro il quale va compiuto l’atto [Tribunale di Bari, sezione lavoro, sentenza del 17.4.2013].

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