Calcolo dei termini a mesi e sospensione feriale

Per il calcolo dei termini a mesi (secondo l’art. 155 c.p.c. ) si osserva il calendario comune, regola che è interpretata dalla giurisprudenza di codesta Corte Suprema nel senso che: “In tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c. , comma 1, che va calcolato “ex nominatione dierum”, prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell’art. 155 c.p.c. , comma 2, devono aggiungersi 46 giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c. , comma 1, e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, giusta il disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 3, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  2.12.2015, n. 24571