Biglietto aereo acquistato on line da compagnia extraeuropea, azione risarcitoria, giurisdizione

Nel contratto di trasporto aereo internazionale, avente ad oggetto esclusivo l’acquisto di titolo di viaggio, intercorso tra una compagnia aerea extraeuropea e due cittadini italiani, domiciliati in Italia, in relazione all’azione risarcitoria proposta dai viaggiatori, per inadempimento contrattuale produttivo di danni a cose, ai sensi dell’art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999 ratificata in Italia con L. n. 12 del 2004, ove la contrattazione e l’acquisto siano avvenuti interamente on line, la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell’acquirente, così dovendosi interpretare il criterio di determinazione della competenza giurisdizionale, individuato nello stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso, trattandosi di criterio concorrente con quello di destinazione del viaggio e del domicilio del vettore aereo.

 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 8.7.2019, n. 18257