CONDOMINIO E BENEFICIUM EXCUSSIONIS EX ART. 63, COMMA II DISP. ATT. C.C. – AMBITO E LIMITI: IRRILEVANZA DELLA NATURA DEL CREDITO E DELL’ENTITÁ DELLA MOROSITÁ DEI CONDOMINI DEBITORI – CONSEGUENZE PROCESSUALI: INAMMISSIBILITÁ DELL’AZIONE ESECUTIVA

La norma contenuta nell’art. 63 Disp. Att. c.c. deve essere interpretata nel senso che, qualora vi sia un condomino moroso, il creditore (qualunque sia la somma per cui va creditore) debba sempre preliminarmente agire nei confronti del condomino moroso, anche nell’ipotesi in cui vi siano somme accreditate sul conto corrente condominiale. Del resto, se il creditore potesse agire direttamente nei confronti del conto corrente condominiale, senza preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, risulterebbe svuotata dal di dentro la ratio della norma, il cui obiettivo è proprio quello di fare in modo che, qualora vi siano condomini morosi, debba essere tutelato ogni cespite patrimoniale riferibile ai condomini in regola con i pagamenti. Dalle osservazioni in punto di diritto svolte sopra deriva che il creditore non può sottoporre a pignoramento le somme accreditate sul conto corrente intestato direttamente al condominio senza aver preliminarmente agito, verso il condomino moroso, non rilevando l’entità della morosità (se sia inferiore o maggiore rispetto al credito) [TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO, in composizione collegiale, Sez. Civile, ordinanza in data 18.04.2019 ] .

Si veda anche la nota di G. LUDOVICI, Il beneficium excussionis per il Condominio: lo scudo processuale ex art. 63, comma II disp.att. c.c. opera a prescindere dall’entità della morosità e dalla natura del credito.