Azioni derivanti dal fallimento che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare, nozione

Va confermato che per “azioni derivanti dal fallimento”, ai sensi dell’art. 24 l. fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare la richiesta di compensazione volta all’accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie fallimentari ordinarie, le azioni dirette a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione [Tribunale di Prato, sentenza del 2.8.2015, n. 900].