Azione revocatoria promossa da società in Liquidazione Coatta Amministrativa, competenza

L’individuazione del Tribunale competente a trattare le azioni revocatorie promosse da una società in Liquidazione Coatta Amministrativa non avviene nei termini previsti della L. Fall., art. 24, posto che siffatto articolo trova applicazione soltanto in ambito fallimentare e nelle procedure la cui normativa richiama espressamente tale disposizione. Un espresso richiamo alla L. Fall., art. 24 non è rinvenibile tra gli articoli della legge fallimentare che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa, ed, in particolare, nella L. Fall., artt. 201 e 203. La competenza a decidere la domanda di revocatoria va dunque determinata secondo le regole ordinarie sancite dal codice di procedura civile ai fini dell’individuazione del Giudice competente a conoscere delle cause civili. Tra queste, in primo luogo, l’art. 19 c.p.c. che individua il foro generale delle persone giuridiche nel Tribunale del luogo in cui la società convenuta ha la propria sede legale.

Tribunale di Milano, sentenza del 4.6.2021