Azione revocatoria, eventus damni, pregiudizio, rischio, giudizio prognostico

In tema di azione revocatoria, quanto all’eventus damni, il rischio del pregiudizio deve essere apprezzato con un giudizio prognostico (nel caso si specie la SC afferma che rispetto alle rationes decidendi della pronuncia di merito, che illustrano in modo compiuto e tutt’altro che illogico i motivi dell’accoglimento della revocatoria, i ricorrenti hanno svolto censure che non individuano effettivi errores in iudicando, ma sono volte – a ben vedere – ad una “rilettura” del merito funzionale all’esclusione dell’eventus damni e della scientia damni, senza tuttavia incrinare il fondamento della decisione, basato – in primo luogo – sulla indubbia natura pregiudizievole dell’atto con cui un debitore aliena i propri beni ad un soggetto che sia convenuto insieme allo stesso venditore in un giudizio diretto ad una pronuncia di risoluzione e condanna, laddove esista, sulla base di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, la concreta possibilità che il convenuto-acquirente non risulti soccombente e la condanna venga pronunciata contro il solo venditore – ipotesi verificatasi in concreto nel caso di specie – e, in secondo luogo, sulla consapevolezza di tale possibilità, insita nella conoscenza della pendenza della lite).

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.4.2019, n. 11391