Azione per l’adempimento di un contratto assicurativo, oneri probatori

Qualora venga domandato l’adempimento di un contratto, in caso di contestazione dell’oggetto di esso spetta all’attore che intenda giovarsi degli effetti del contratto provare il fatto costitutivo della domanda ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c.. Quindi, in materia di contratti assicurativi, l’onere di provare che l’evento dannoso rientri tra quelli effettivamente coperti dalla polizza incombe su chi agisce per ottenere il pagamento dell’indennizzo nei confronti della Compagnia assicurativa mentre quest’ultima, qualora eccepisca la sussistenza di un fatto impeditivo della pretesa attorea, ossia la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione di clausola di esclusione della polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia.

Tribunale di Milano, sentenza del 29.9.2023