Azione per la responsabilità processuale aggravata per esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo: a quale giudice va proposta?

Va ribadito il principio di diritto per il quale in tema di responsabilità processuale aggravata, chi intende chiedere il risarcimento del danno per l’inizio o il compimento dell’esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta a seguito dell’accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può avanzare la relativa domanda, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2, dinanzi al giudice del giudizio di merito, nel quale il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione; pertanto, è inammissibile una domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., comma 2 proposta dinanzi al giudice dell’opposizione agli atti esecutivi [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.7.2015, n. 14653].