Azione per il recupero di un credito personale, controversia tra cliente ed avvocato in tema di responsabilità professionale, sul foro del consumatore

Non essendo contestata l’affermazione secondo cui l’opera richiesta al legale si inseriva nell’ambito di un giudizio concernente il recupero di un credito personale, ed escluso quindi che il rapporto intercorso tra le parti avesse ad oggetto l’attività imprenditoriale o professionale svolta dall’assistito, va affermato che il cliente riveste in tal caso la qualità di “consumatore”, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, comma 1, lett. a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'”intuitu personae” e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo: ne consegue che alla controversia tra cliente ed avvocato in tema di responsabilità professionale si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u).

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.9.2017, n. 21187