Azione esecutiva del fisco, pretese della p.a.: quale regime per la prescrizione?
Va confermato che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni, etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. Ciò in linea col principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, per cui, sotto il profilo del principio di difesa, non è consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, corrispondente a quello ordinario di prescrizione, peraltro, non potendo, e dovendo, l’arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale apparire certamente eccessivo e irragionevole. In definitiva, va confermato che, con riferimento al caso di specie, il credito previdenziale di cui alle cartelle non opposte soggiace a termine di 5 anni (e non di 10).