Azione di riduzione, deduzione con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. della nullità della donazione: è domanda nuova in quanto fondata su una diversa causa petendi.

Proposta un’azione di riduzione, costituisce quindi domanda nuova, e non mera modificazione di quella originaria, la successiva deduzione nel corpo della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. relativa alla presunta nullità della donazione (che è richiesta contrastante ed anzi contrapposta alla domanda originaria) e quella relativa alla interposizione fittizia di persona. È ben nota infatti la distinzione esistente tra la “modifica” della domanda, consentita con la memoria ex art. 183 comma 6 n. I c.p.c. (in base alla quale è consentita la mera introduzione di fatti storici nuovi che però non alterino il contenuto del diritto del quale si chiede tutela nel giudizio) e la vera e propria proposizione di una nuova domanda, fondata su una diversa causa petendi. Si ha quindi domanda nuova quando nell’atto di citazione si chiede di accertare la sussistenza di un atto, mentre nella memoria successiva se ne deduce la nullità, che è l’esatto opposto della prima.

Tribunale di Bari, sezione prima, sentenza del 12.10.2015, n. 4277