Azione di responsabilità promossa contro gli organi della società, litisconsorzio facoltativo

L’azione di responsabilità promossa contro gli organi della società, ai sensi dell’art. 2393 cod. civ., instaura un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un’obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci (salvo allorchè l’accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quella degli altri, come nel caso di imputazione per omessa vigilanza) con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di amministratori e sindaci di una società, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio. L’esistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra più convenuti in distinti e riuniti giudizi di risarcimento dei danni genera un litisconsorzio processuale, per dipendenza della causa da quella intrapresa dall’attore, solo quando almeno uno dei primi chieda accertarsi la responsabilità esclusiva di altro tra loro, ovvero rideterminarsi, nell’ambito di un’azione di regresso anticipato, la percentuale di responsabilità ad essi ascrivibile pro quota, in tal modo presupponendo, sia pure in via eventuale e subordinata, la corresponsabilità affermata dall’attore.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 16.1.2018, n. 832