Azione di mero accertamento, interesse ad agire: basta uno stato di incertezza oggettiva sul rapporto giuridico non superabile se non con l’intervento del giudice

Va confermato che l’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione di un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l’intervento del giudice [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 13.7.2015, n. 14612].

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