Azione di condanna non accompagnata dalla domanda di accertamento: inammissibilità?

Va rigettata l’eccezione sollevata da parte convenuta circa l’inammissibilità/improcedibilità dell’azione di condanna, in quanto non accompagnata dalla domanda di accertamento, circostanza che renderebbe la statuizione di questo Giudice “ultra petitum”; a tal proposito giova, in primo luogo, osservare, che non sussiste a carico della parte ricorrente in giudizio l’onere di esperire un’azione di accertamento strumentale alla successiva condanna, in quanto l’accertamento del giudice è implicito in ogni statuizione di condanna. Inoltre, non sono estranei al sistema civile istituti quali la condanna generica, ex art. 278 c.p.c., che presuppone che sia già accertata la sussistenza del diritto, essendo controverso esclusivamente il quantum debeatur (nel caso di specie gli attori avevano citato in giudizio la convenuta società, dalla quale assumevano aver acquistato tre distinti cespiti chiedendone, tra l’altro, la condanna al risarcimento del danno cagionato dalla sussistenza di vizi e difformità negli immobili acquistati e a versare agli attori la somma corrispondente alla riduzione del prezzo reale degli immobili acquistati rispetto a quello da essi corrisposto).

Tribunale di Napoli, sentenza del 29.7.2020