Azione di accertamento: no al litisconsorzio necessario.

Nelle azioni di mero accertamento non è necessaria la partecipazione al giudizio di tutte le parti dei rapporto sostanziale, in quanto non comportano alcuna modifica della situazione giuridica dipendente dal diritto controverso, essendo l’inscindibilità connessa solo alle azioni costitutive [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.10.2013, n. 23224].

Scarica qui la sentenza >>

Lascia un commento