Azione del condomino per l’accertamento della natura condominiale del bene: occorre sempre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini?

In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per l’accertamento della natura condominiale del bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un’apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione – con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato – la comproprietà degli altri soggetti (nel caso di specie la SC afferma che, in virtù di tale orientamento, per ottenere l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 354 c.p.c., il condomino avrebbe dovuto proporre in primo grado domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l’accertamento della proprietà esclusiva dell’immobile, con efficacia di giudicato: solo in questo caso il Giudice di prime cure avrebbe dovuto integrare il contraddittorio verso tutti i comproprietari dell’immobile; tuttavia, poiché l’appellante redigeva comparsa di costituzione e risposta priva di domanda riconvenzionale, limitandosi a contestare in fatto e in diritto le avverse richieste, la censura mossa in secondo grado non può essere accolta).

Tribunale di Bari, sentenza del 5.12.2019