Aziende sanitarie e attività assistenziale svolta dai professori e dai ricercatori universitari, giurisdizione

Va confermato il principio per cui le controversie riguardanti sia l’esercizio dell’attività assistenziale svolta dai professori e dai ricercatori universitari, sia il loro rapporto con le Aziende sanitarie, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario perché ad esse si applicano le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e rispetto ad esse la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo mentre l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’Azienda sanitaria, determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Invece le controversie che riguardano direttamente il rapporto di lavoro del professore con l’Università sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del comma 4 dell’art. 63 citato.

Corte di appello di Milano, sentenza del 7.6.2022