Avvocato in più gradi di giudizio, contratto di patrocinio e procura: compenso, decorrenza del termine di prescrizione

L’incarico professionale deve essere considerato unitariamente allorquando vi siano più gradi di giudizio, indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo difensore per il grado successivo, circostanza che implica la prosecuzione dell’affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento. L’incarico conferito dal cliente si fonda sul contratto di patrocinio, che è regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non sul rilascio della procura ad litem, il cui fine è soltanto quello di consentire la rappresentanza processuale della parte. Pertanto, nel caso di prestazioni rese in più gradi di giudizio, l’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico – il momento in cui interviene la “decisione della lite”, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione triennale previsto dall’art. 2957 c.c., comma 2, per le competenze dovute agli avvocati e ai procuratori – va individuato con riguardo alla data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che definisce il giudizio.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.7.2018, n. 18858