Avvocato e rapporti di interesse con la controparte: illecito deontologico di pericolo (l’asserita mancanza di danno è quindi irrilevante)

L’art. 24 c.d.f. (già art. 37 codice previgente) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pasqualin), sentenza n. 187 del 19 dicembre 2019 (pubbl. 25.8.2020)