Avvocato domiciliatario e sostituzione in udienza: non è mero nuncius, ma stessa attività di patrocinio che farebbe carico al dominus

È corretta l’affermazione per cui anche l’attività di domiciliazione deve essere svolta rispettando i canoni di lealtà e correttezza imposti per l’intera attività professionale; l’attività di sostituzione di udienza non è paragonabile a quella del mero nuncius, in quanto il sostituto si trova a svolgere, autonomamente, la stessa attività di patrocinio che in quella determinata udienza farebbe carico al dominus, e quindi anche il sostituto di udienza è tenuto al rispetto degli obblighi spettanti al mandante, sia sotto il profilo del rispetto del generale canone di comportamento dettato dall’art. 6 codice deontologico, sia sotto il profilo della necessità di evitare attività che lo pongano in situazione di conflitto di interesse col rappresentato.

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 11.3.2018, n. 6961