Avvocato di 60 anni o 25 anni di anzianità professionale, obbligo di formazione continua, esonero

La causa di esonero dall’obbligo formativo per gli avvocati che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età, introdotta dall’art. 11, comma 2, della l. n. 247 del 2012, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull’obbligo deontologico di formazione continua dell’avvocato, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l’inosservanza di tale obbligo in relazione a periodi precedenti l’entrata in vigore della medesima disposizione, in applicazione del regime transitorio di cui all’art. 65, comma 5, della citata legge nella parte in cui prevede che le norme del codice deontologico trovino applicazione nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato.

L’iscritto che raggiunge l’anzianità professionale di 25 anni o l’anzianità anagrafica di sessant’anni in dato momento del triennio formativo, è esentato dall’assolvimento dell’obbligo formativo a partire da quella data ma inevitabilmente l’esonero andrà a influenzare l’obbligo formativo di tutto l’anno in corso e lo stesso iscritto si considererà adempiente per le annualità precedenti dello stesso triennio in cui matura l’anzianità anagrafica o professionale, qualora per ciascuna annualità abbia conseguito i crediti minimi di cui all’art. 12 comma 5 reg. 6/2014.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 10 del 7 marzo 2022 (pubbl. 24.5.2022)