Atto pubblico: tra prova piena e prudente apprezzamento del giudice

Con riferimento all’art. 116 c.p.c., va affermato che l’atto pubblico fa piena prova, ai sensi dell’art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non sottrae l’atto al prudente apprezzamento del giudice per quanto concerne il contenuto di tali dichiarazioni.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 24.1.2018, n. 1745