Atto introduttivo notificato all’indirizzo PEC del professionista e non a quello personale rinvenibile nel registro di nuova istituzione INAD: nullità?
Priva di pregio è l’eccezione relativa alla nullità della notificazione per essere l’atto introduttivo notificato all’indirizzo PEC del professionista e non a quello personale rinvenibile nel registro di nuova istituzione INAD: nemmeno dopo le novità introdotte in tema di notificazione da parte del D.L.vo 149/2022 si rinviene nella normativa dedicata alcun divieto alla possibilità di notifica alla PEC del professionista di contenuto estraneo all’attività esercitata, PEC indubbiamente reperibile in uno dei registri pubblici preesistenti (INI-PEC e REGINDE) come generalmente disposto dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012, contenente l’indicazione degli elenchi pubblici utilizzabili ai fini delle notificazioni telematiche in proprio dell’Avvocato, senza alcuna limitazione della tipologia di atto da notificare (purché ricompreso in quelli di cui all’art. 1 della L. 53/1994, richiamato dall’art. 3 bis della legge medesima).
In ogni caso, il registro istituito con la riforma Cartabia (INAD) è alimentato proprio dai suddetti registri: l’art. 6 quater, II comma, del cosiddetto “CAD” (d.lgs. del 2005), per effetto della novella, prevede l’iscrizione automatica nell’INAD del domicilio digitale presente nell’INI-PEC riferito al professionista iscritto ad albo o elenco, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso per fini personali.
Ad ogni modo, vale il richiamo al terzo comma dell’art. 156 c.p.c.: la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Il principio della sanatoria processuale della nullità degli atti, in caso di raggiungimento dello scopo cui l’atto è destinato, in materia di notificazioni, consente di ritenere il vizio sanato, allorquando si abbia la prova della conoscenza dell’atto da parte del soggetto cui è diretto, di cui, senza dubbio, la costituzione in giudizio costituisce chiara evidenza.