Atto illeggibile e con sovrabbondante riproduzione degli atti del processo: inammissibilità?

Premesso che l’illeggibilità del ricorso per cassazione lo rende inammissibile, qualora un atto (nella specie di complessive 59 pagine), nella maggior parte (nella specie nelle prime 44 pagine) contenga una inutile e sovrabbondante riproduzione – con un carattere grafico che ne rende impossibile la lettura – degli atti del processo, senza che venga operata alcuna scelta di ciò che serve realmente per l’illustrazione delle censure, va rilevato che se detto inconveniente non si rinviene nella totalità dell’atto (nella specie non impedendo di esaminare le censure contenute dalla pagina 44 alla fine), in base al principio di utilità che governa i mezzi e le forme processuali, non si ritiene di dichiarare l’inammissibilità dell’intero ricorso per la suddetta ragione [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 25.9.2014, n. 20230].

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