Atto di precetto: l’intimazione ex art. 480 1^comma c.p.c. ben può riportare la sola somma intimata
L’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo- contenuta nel precetto a norma dell’art. 480, comma 1, c.p.c.- non richiede quale requisito formale a pena di nullità, oltre all’indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguito per determinarla.
Per quanto attiene all’asserita indeterminatezza del credito e alla mancata indicazione dei criteri di quantificazione si evidenzia che non è necessario che tali elementi siano specificati nel precetto, ben potendo l’intimazione solo riportare la somma intimata.
Tribunale di Padova, Sezione civile I, sentenza del 06.07.2018