Atto di citazione: termine assegnato per la costituzione inferiore a quello previsto

In materia di procedimento civile, ai sensi dell’art. 164, terzo comma, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall’art. 163 bis cod. proc. civ., al pari di quello derivante dalla mancanza dell’avvertimento previsto dall’art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poichè in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l’inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa [Tribunale de L’Aquila, sentenza del 22.7.2015].

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