Atto di citazione, nullità per inosservanza del termine minimo di comparizione e fissazione nuova udienza; responsabilità sanitaria e litisconsorzio

In caso di eccezione relativa all’inosservanza del termine minimo di comparizione di cui all’art. 163 bis c.p.c., con conseguente nullità della citazione ai sensi dell’art. 164, co. I, c.p.c., l’art. 164, co. III, c.p.c. prevede che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. Ciò posto, disposto il rinvio ad altra e successiva udienza rispettosa del suddetto termine a garanzia di difesa del convenuto, dove ritenere adempimento ultroneo la reiterazione della notifica di fissazione d’udienza con riguardo ad una parte già costituitasi.

In merito alla regolarità del contraddittorio processuale nelle controversie in tema di responsabilità medica e sanitaria, si deve sottolineare come il processo instaurato da un paziente per far valere la responsabilità solidale di una casa di cura e del sanitario operante presso di essa configura senz’altro un processo con pluralità di parti, ma non realizza, tuttavia, un’ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, in quanto l’attore, avendo diritto di pretendere da ciascun condebitore il pagamento dell’intera somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti, instaura nei loro confronti cause scindibili. Pertanto, la regolarità processuale non è inficiata dall’omessa citazione in giudizio del personale medico che ha avuto in cura il paziente.

 

Tribunale di Bari, sentenza del 3.7.2018