Atto di appello: proposta di sentenza alternativa. Art. 183 c.p.c.: le modifiche alla domanda non riguardano i fatti, che vanno descritti nella citazione

Con riferimento all’inammissibilità dell’appello per violazione dei requisiti minimi richiesti dall’art. 342 c.p.c. va affermato che, pur non essendo necessarie formule stereotipate per la stesura dell’atto di appello, appare certamente necessario che alla parte di doglianza e di critica specifica, già in precedenza richiesta, ovvero alla parte distruttiva della sentenza, si aggiunga, nella redazione dell’atto di appello, una parte propositiva. In altri termini l’atto di appello deve contenere una vera e propria proposta di sentenza alternativa, sia nella ricostruzione del fatto, sia nella motivazione in diritto. Posto che con riferimento alla totale eliminazione nell’appello dello ius novorum va affermato che tale divieto, sancito dall’art. 345 c.p.c., mira ad evitare che, facendosi valere una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa, sia introdotto nel giudizio di secondo grado un thema decidendum nuovo, diverso da quello esaminato nel giudizio di primo grado, occorre rilevare che la possibilità di modificare la domanda, in relazione alle difese della controparte, entro i termini di cui all’art. 183 c.p.c. riguarda solo il petitum, mentre i “fatti” posti a fondamento della domanda debbono, ai sensi dell’art. 162 c.p.c., essere puntualmente descritti nell’atto di citazione. Pertanto ogni successivo mutamento dei fatti posti a fondamento della domanda è inammissibile se dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, che comporta il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, altera l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado con l’atto introduttivo del giudizio e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.

 

Corte di appello di Napoli, sezione settima, sentenza del 19.9.2017, n. 3805