Atto d’appello: redazione in modo specifico quando si lamenta che la sua domanda sia stata in primo grado rigettata per difetto di prova

L’obbligo di redazione dell’atto d’appello in modo specifico, imposto dall’art. 342 c.p.c., è adempiuto quando l’appellante, lamentando che la sua domanda sia stata in primo grado rigettata per difetto di prova, descriva il fatto che assume erroneamente ricostruito in primo grado, indichi le prove che assume malamente valutate, e ne chieda al giudice d’appello una nuova e diversa valutazione.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.12.2016, n. 27026