Atto d’appello: la mera ripetizione dell’atto introduttivo e dei motivi ivi dedotti è contraria ai nuovi principi introdotti nel 2012 dall’art. 342 c.p.c.

Integra mera ripetizione dell’atto introduttivo, contraria ai nuovi principi introdotti dall’art. 342 c.p.c., come modificato dalla legge 7.8.2012 n. 134 (di conversione del d. L. 22.6.2012 n. 83), l’atto di appello che – piuttosto che contestare nello specifico alcuna delle motivazioni addotte dal primo giudice a confutazione dei motivi di ricorso proposti in primo grado – si limita a riportare una pedissequa ripetizione di quei motivi, nulla aggiungendovi e, allo stesso tempo, mirando a stimolare una semplice non condivisione delle specifiche ragioni addotte dal primo giudice.   Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 16.11.2015, n. 2842 CondividiPost cor ..........

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