Attività interpretativa in caso di assenza di una disposizione specifica: si applica comunque l’art. 12 Preleggi

Data la mancanza di una disposizione specifica atta a regolare il caso in esame va affermato che compete al giudice, sulla scorta dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362 c.c. e ss. e dell’art. 101 Cost., individuare, facendosi carico dell’incapacità del legislatore di prevedere tutti gli scenari possibili e scegliere consapevolmente, ai fini della decisione sulla specifica controversia, la soluzione legittima tra quelle astrattamente possibili, con l’unico limite di non estrarre dal testo linguistico consacrato nella norma un significato non coerente con il sistema. L’attività interpretativa del giudice non può che essere, infatti, secundum legem, essendogli preclusa la possibilità di formulare interpretazioni anche implicitamente contrastanti con lo ius quo utimur [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 28.11.2019, n. 31063].