Atti introduttivi depositati nella medesima data, litispendenza, criterio della prevenzione, data di fissazione dell’udienza di discussione

I parametri utilizzati per l’applicazione del criterio della prevenzione, che fanno riferimento a fatti processuali immediatamente successivi al deposito dell’atto introduttivo (nella specie la data di notifica del ricorso e la data dell’udienza di discussione), non configurano alcun vulnus al principio del giudice naturale risultando la individuazione del giudice territorialmente competente ancorata ad elementi oggettivi fondati sulla normale scansione temporale delle attività processuali. In particolare, la data di fissazione della udienza di discussione quale parametro al quale ancorare la verifica del giudice preventivamente adito ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 1 si pone in linea con l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in tema di criteri suppletivi, la quale, per l’ipotesi di atti di citazione notificati nel medesimo giorno, ha fatto costante riferimento alla data della udienza di comparizione più prossima.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 10.11.2016, n. 22947