Atti impugnatori, procuratore domiciliatario della controparte trasferitosi in corso di giudizio, notifica non andata a buon fine, conseguenze

In punto di notifica di atti impugnatori al procuratore domiciliatario della controparte che si sia trasferito in corso di giudizio, va confermato che occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata la notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, dell’avvenuto mutamento. Una siffatta distinzione fra le due situazioni acquista decisiva rilevanza -sempre alla luce della giurisprudenza di legittimità- per stabilire se l’esito negativo della notifica dipenda o meno da ragioni “imputabili” al notificante, in relazione al principio per cui soltanto al notificante cui non sia imputabile l’esito negativo è consentito di riassumere tempestivamente il procedimento notificatorio al fine di fare salvi gli effetti della richiesta originaria.

In caso di notifica di atti processuali impugnatori non andata a buon fine, il notificante, se il mancato perfezionamento è dovuto a ragioni a lui non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate. Qualora risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 6.11.2020, n. 24947