Atti di imposizione tributaria, principio della scissione soggettiva degli effetti tra notificante e destinatario: parola alle Sezioni Unite

La Sezione tributaria ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni unite civile, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., le seguenti questioni su contrasto nonché di massima di particolare importanza con riferimento alla notificazione degli atti di imposizione tributaria:

–        se sia applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di questi;

–        se sia applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione quando questa non sia effettuata dall’ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore speciale, ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992.

Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 21.7.2020, n. 15545