Atti di accertamento, motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni del verbale della Guardia di Finanza: nessun pregiudizio allo svolgimento del contraddittorio

La motivazione degli atti di accertamento “per relationem”, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio [Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 17.9.2014, n. 19543].

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