Atti del processo in forma di documento informatico: rinvio alle Sezioni Unite
La Sesta Sezione civile, sottosezione terza, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, riguardante gli effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli “atti del processo in forma di documento informatico” (o, descrittivamente, nativi informatici) da notificare e, in particolare, sull’estensione del “file” in cui essi si articolano, ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità, dovendosi stabilire se esse prevedano, o meno, una nullità di forma e, quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., rendendosi – in caso di risposta affermativa del quesito – necessario altresì definire l’ambito di applicabilità alla fattispecie del principio generale di sanatoria degli atti nulli in caso di raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza del 31.8.2017, n. 20672
Vedi anche LUDOVICI, Inesistenza dell’atto processuale nativo digitale in caso di difforme estensione del file