Astensione e ricusazione: finalità, limiti e non applicabilità al relatore in cassazione

La ricusazione, quale strumento volto a far valere concretamente la terzietà del giudice, mira a soddisfare non soltanto un interesse generale dell’amministrazione della giustizia, ma anche un diritto soggettivo della parte, alla luce sia dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sia del nuovo testo dell’art. 111 Cost., postulandone la tutelabilità giurisdizionale attraverso un procedimento che si conclude con una ordinanza che ha natura decisoria. Tuttavia le ipotesi di ricusazione sono ritenute tassative, così come tassativi sono i casi in cui sussiste il dovere del giudice di astenersi, non potendo l’ordinamento consentire illimitatamente alle parti di ricusare il giudice o a qualunque giudice-persona fisica di astenersi dal decidere: il limite dell’astensione e della ricusazione è dato, da una parte, dal diniego di giustizia, dall’altro, dalla necessaria soggezione alla giustizia. Con riferimento alla compilazione da parte del relatore in cassazione della proposta di cui all’art. 380 bis va affermato essa non ha efficacia decisoria e non può in alcun modo considerarsi come una sorta di anticipazione del giudizio, con la conseguenza che non sussiste alcun obbligo di astenersi.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.3.2019, n. 7541