Astensione e ricusazione del giudice, inimicizia

Premessa la tassatività e non estensibilità in via interpretativa delle ipotesi previste dall’art. 51, c.p.c., ai fini della possibilità di astenersi e, correlativamente, dall’art. 52, relativo alla ricusazione, va confermato che l’inimicizia prevista dall’art. 51, n. 3, deve riguardare “rapporti estranei al processo” e non può essere dimostrata sulla base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante, la quale è tenuta a indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l’esistenza di ragioni di rancore o di avversione.

 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 26.7.2017, n. 18395