Astensione del giudice ex art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4: il giudice deve aver conosciuto il merito della causa in altro grado del giudizio

La norma di cui all’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4 (secondo cui il giudice ha l’obbligo di astenersi se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico), postula una situazione di incompatibilità, la quale presuppone che il giudice abbia conosciuto il merito della causa in altro grado del giudizio, nella presunzione che la partecipazione deliberante alla sua adozione possa rendere il giudicante meno libero di decidere in fase di impugnazione sugli errori eventualmente commessi, considerato anche che la precedente cognizione aveva avuto ad oggetto il medesimo thema decidendum.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 18.7.2016, n. 14655