Assoggettabilità del bene all’esecuzione divenuta impossibile: la domanda di condanna per equivalente va ritenuta implicitamente ricompresa nell’azione revocatoria

Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, a liquidazione di un bene che, rispetto all’interesse dei creditori i medesimi, viene in considerazione soltanto per il suo valore; pertanto, quando l’assoggettabilità del bene all’esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo, e la domanda di condanna al pagamento del “tantundem” deve ritenersi implicitamente ricompresa nell’azione revocatoria, spettando al giudice disporre, in funzione delle risultanze processuali, la restituzione del bene, ovvero, qualora quest’ultimo non sia più nella disponibilità del convenuto, pronunciare la condanna al pagamento dell’equivalente monetario [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 12.2.2015, n. 2825].

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