Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile: documento relativo all’emendamento approvato di modifica del processo per Cassazione

Il 28 settembre 2016, la Commissione giustizia della Camera dei deputati, ha approvato, in sede referente, un emendamento al disegno di legge n. 4025, presentato dal Governo per la conversione in legge del d.l. 31 agosto 2016, n. 168.
Questo emendamento modifica profondamente il processo innanzi alla Corte di cassazione, già oggetto di ripetuti, ed anche recenti, interventi legislativi.

Su questo tema, l’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile ha elaborato un documento, datato 3.10.2016, indirizzato al Ministro della Giustizia; esattamente, si tratta di un documento dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile, definito dal Consiglio Direttivo della medesima, del quale sono componenti i professori Federico CARPI, Presidente, Carmine PUNZI, Presidente onorario, Francesco Paolo LUISO, Vice Presidente, Paolo BIAVATI, Segretario, Michele TARUFFO, Girolamo BONGIORNO, Bruno CAVALLONE, Renato ORIANI, Nicola TROCKER, Giampiero BALENA, Giuseppe RUFFINI, Antonio CARRATTA, Remo CAPONI, Chiara BESSO, Francesco CORDOPATRI, Achille SALETTI, Giorgio COSTANTINO.

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Oggi, 3 ottobre 2016, il Presidente della Associazione Italiana tra gli Studiosi del Processo Civile, professore Federico Carpi, ha inviato al Ministro della Giustizia e ai Presidenti delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato il seguente documento:

Il 28 settembre 2016, la Commissione giustizia della Camera dei deputati, ha approvato, in sede referente, un emendamento al disegno di legge n. 4025, presentato dal Governo per la conversione in legge del d.l. 31 agosto 2016, n. 168.

Questo emendamento modifica profondamente il processo innanzi alla Corte di cassazione, già oggetto di ripetuti, ed anche recenti, interventi legislativi.

Da ultimo, l’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, in riferimento al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 3 marzo 2016, ha espresso «forte preoccupazione per questo nuovo, ennesimo, intervento di riforma in materia di giustizia civile, sia per il metodo seguito, che per il merito delle soluzioni genericamente suggerite»;  in quella occasione, l’Associazione non ha condiviso il metodo «consistente nella presentazione al Parlamento di un disegno di legge delega caratterizzato da principi e criteri direttivi molto generici ed evanescenti e, in quanto tali, sottratti ad un previo e serio dibattito politico e scientifico»; l’Associazione ha rilevato, inoltre, il rischio  dell’aggravamento dei «problemi creati agli operatori dal disordinato avvicendarsi di riforme legislative rivelatesi sostanzialmente inutili, senza offrire un valido contributo alla riduzione dei suoi ormai intollerabili tempi e distogliendo attenzione ed energie vuoi dal funzionamento della giustizia civile, vuoi dalle iniziative assunte dallo stesso Governo sul piano organizzativo».

Queste considerazioni possono essere ribadite in relazione all’emendamento approvato dalla Commissione giustizia della Camera il 28 settembre, nell’ambito della discussione di un decreto legge relativo ad aspetti ordinamentali ed organizzativi.

La riforma del 2001 ha previsto il procedimento in camera di consiglio anche per la dichiarazione di inammissibilità, di improcedibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso. Quella del 2009, ha attribuito alla Sezione VI il potere di compiere questa valutazione preliminare, sulla traccia segnata dalla istituzione della «Struttura», creata nel 2005 nell’ambito dei poteri autoorganizzativi della Corte. Il 1° giugno 2016, il Primo Presidente ha emanato il «Documento programmatico sulla sesta sezione civile», ne ha determinato i compiti ed i poteri, nonché i rapporti con le altre sezioni della Corte.

Già prima della ultima annunciata riforma, pertanto, l’inammissibilità, l’improcedibilità, la manifesta infondatezza e la manifesta fondatezza dei ricorsi potevano essere decise in camera di consiglio e non implicavano la discussione alla udienza pubblica.

Con l’emendamento approvato il 28 settembre, il procedimento camerale diventa la regola del giudizio di legittimità e la trattazione in pubblica udienza l’eccezione.

L’Associazione prende atto della scelta politica del Governo, diretta a semplificare ed a rendere più celere il procedimento innanzi alla Corte, in base ad una previsione legislativa e non più in base ad una valutazione del relatore o del collegio giudicante.

L’Associazione dubita, però, della congruità del mezzo rispetto al fine e ribadisce le perplessità già manifestate in altre occasioni sulla tecnica del testo legislativo.

Preliminarmente occorre rilevare che lo smistamento tra camera di consiglio e trattazione all’udienza pubblica resta comunque soggetto ad una valutazione relativa al caso concreto; cambia la regola, che diventa il procedimento camerale, mentre la trattazione all’udienza diventa un’eccezione. Sono, però, evanescenti e contraddittorii i criterii in base ai quali la scelta deve essere compiuta.

In particolare, il novellato secondo comma dell’art. 375 c.p.c. non indica chi abbia il potere di valutare l’opportunità della trattazione del ricorso alla udienza pubblica: se questa scelta implichi una decisione della Corte, nella sua composizione collegiale, ovvero del relatore, ovvero del presidente del collegio, o del presidente della sezione. In base alla prima soluzione, è evidente che la riforma appesantisce il compito della corte, perché il collegio dovrebbe preventivamente valutare se il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio o se debba essere trattato all’udienza e, poi, decidere su di esso. Sarebbe imposta una doppia valutazione.

Il nuovo secondo periodo del primo comma dell’art. 376 c.p.c. attribuisce alla sesta sezione il compito di valutare se trattenere la decisione del ricorso o se rimetterlo ad altra sezione e al presidente quello di rimetterlo: l’applicazione della disposizione implica pertanto l’emanazione di due provvedimenti, uno collegiale ed uno del presidente; né è indicato se quest’ultimo sia il primo presidente, che ha istituzionalmente il potere di assegnare i ricorsi alle sezioni, ovvero il presidente del collegio o il presidente titolare della sesta sezione.

Il nuovo terzo comma dell’art. 377 c.p.c. attribuisce, senza ulteriori specificazioni, al «primo presidente», al «presidente della sezione semplice», al «presidente della sezione di cui all’articolo 376, primo comma», il compito di ordinare la rinnovazione della notificazione e l’integrazione del contraddittorio. Non sono regolati i rapporti tra i presidenti; si prescinde dalla considerazione che il collegio ha il potere di decidere dell’ammissibilità e della procedibilità del ricorso e, quindi, avrebbe anche la possibilità di modificare o revocare il provvedimento presidenziale. L’applicazione della disposizione, inoltre, presuppone che il «presidente» esamini i ricorsi al fine di valutare la validità della notificazione e la necessità dell’integrazione del contraddittorio; il che non appare realistico.

Ad analoghi rilievi si presta la previsione di cui al primo comma del nuovo art. 380 bis c.p.c., in base alla quale il «presidente» «fissa con decreto l’adunanza», «se è stata ravvisata una ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso». Non è indicato chi abbia il potere di «ravvisare» tali ipotesi, la valutazione delle quali è comunque rimessa al collegio.

L’ultimo periodo del nuovo art. 380 bis 1 c.p.c. e dell’art. 380 ter c.p.c. non solo esclude la trattazione in pubblica udienza, ma anche la possibilità, oggi prevista, che le parti siano sentite in camera di consiglio. Il che appare contrario alla Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e alle indicazioni della Corte costituzionale, in riferimento al diritto all’udienza pubblica; la disposizione convenzionale, infatti, è interpretata nel senso che comunque deve essere garantito il diritto delle parti ad essere sentite.

Nel secondo comma dell’art. 391 c.p.c. è stata aggiunta la menzione dell’«ordinanza». Ma nel terzo comma, inalterato, soltanto il decreto avrebbe efficacia esecutiva, mentre l’art. 474 c.p.c. richiede l’espressa previsione dell’efficacia esecutiva per i provvedimenti diversi dalle sentenze.

Pur prescindendo da ogni giudizio sul merito della scelta legislativa, l’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile ribadisce la valutazione negativa sulla tecnica con la quale è stato redatto il testo dell’emendamento approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati il 28 settembre 2016, manifestamente diretto a realizzare risultati di mera immagine, a creare problemi agli operatori, a rivelarsi sostanzialmente inutile, senza offrire alcun valido contributo alla riduzione dei tempi, ed a distogliere attenzione ed energie vuoi dal funzionamento della giustizia civile, vuoi dalle iniziative assunte dallo stesso Governo e dalla stessa Corte sul piano organizzativo.

 

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