Assistenza legale gratuita alle parti di un fatto di cronaca di grande clamore mediatico e inadempimento delle obbligazioni da parte dell’avvocato

Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al fine di ricavarne una possibile notorietà, offra assistenza legale gratuita alle parti di un fatto di cronaca di grande clamore mediatico, peraltro già assistite da un difensore, prospettando interventi forse risolutivi (Nel caso di specie, il professionista aveva scritto alla persona già condannata per un crimine molto noto ai mass-media, proponendosi come legale per il processo di revisione, a tal fine dichiarando di essere “sensibile alla vicenda e di credere in lei”, nel contempo precisando che -in caso di effettivo conferimento dell’incarico professionale- questo sarebbe stato totalmente gratuito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi quattro).

 L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense configura automaticamente l’illecito disciplinare, mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (Nella specie trattavasi di mancato rispetto di un accordo transattivo assunto in esito ad una sentenza di condanna dell’avvocato).

 

 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 giugno 2018, n. 69 (pubbl. 14.7.2018)